Politica e diritto

Il sistema costituzionale

Impegnato in prima persona nel processo di elaborazione costituzionale avviatosi in Italia con i moti del 1848, Rosmini scriverà alcuni interessanti Progetti di Costituzione, ispirati in termini generali al costituzionalismo liberale e ai suoi valori di fondo: riconoscimento delle libertà fondamentali dei cittadini, separazione ed equilibrio dei poteri dello Stato, sicurezza e stabilità sociali. I due pilastri dello Stato costituzionale rosminiano sono il «Tribunale politico» e il «Parlamento», istituzioni chiamate a garantire rispettivamente le due supreme funzioni di controllo sul potere e di amministrazione del potere. Mentre i tribunali ordinari difendono i cittadini dalle diverse forme di ingiustizia personale o sociale, il Tribunale politico (o «Suprema Corte di Giustizia politica») ha il compito di rappresentare e di difendere i diritti dei cittadini dalle possibili minacce dei pubblici poteri. Ad esso si può appellare dunque chiunque si senta leso nei suoi diritti dagli atti del governo. Conformemente alle esigenze di regolare amministrazione della giustizia, il Tribunale politico avrà «una prima, una seconda, ed una terza istanza collocate nei Distretti, nelle Province e nella Capitale» (Della naturale costituzione della società civile, p. 29).
Il Tribunale politico è un organo elettivo che rappresenta «tutti i cittadini ugualmente, essendo egualmente sacri i diritti del proletario e dell'uomo dovizioso». All'elezione dei suoi membri avranno perciò diritto di partecipare, con voto libero ed uguale, tutti i cittadini, poveri o ricchi che siano: come dice Rosmini, i giudici del Tribunale politico saranno «nominati dal popolo con voto universale ed uguale» (Progetti di costituzione, p. 227).
La difesa dell'uguale dignità di ogni cittadino e dei suoi diritti, che deve essere garantita dal Tribunale politico, non esaurisce il problema della rappresentanza, né può bastare da sola a contrastare le tendenze dispotiche del potere. È necessario secondo Rosmini che esista un'altra istituzione, chiamata a rappresentare la forza delle proprietà e delle ricchezze. Egli prevede pertanto l'elezione di un Parlamento bicamerale che presieda, assieme al Re e al Governo, alla gestione politico-amministrativa dello Stato. Avendo sottratto ad esso, con l'istituzione del Tribunale politico, ogni competenza in materia di garanzia e di tutela dei diritti, avendolo concepito come luogo di rappresentanza degli «interessi materiali, i quali non sono uguali in tutti gli uomini» (Progetti di costituzione, p. 239), il Parlamento rosminiano diventa qualcosa di simile ad un consiglio nazionale dell'economia o ad un consiglio di amministrazione, chiamato a gestire oculatamente il patrimonio sociale. Per questo Rosmini ritiene improponibile la sua elezione a suffragio universale, come invece deve essere per il Tribunale politico. Come la scelta dei membri di un consiglio di amministrazione dipende dalla volontà di chi concorre, con le proprie sostanze, al capitale sociale, così il diritto di scegliere i membri del Parlamento dovrà essere circoscritto ai contribuenti in ragione proporzionale alla quantità dei tributi pagati.
La teoria rosminiana della doppia rappresentanza (dei diritti e delle proprietà) e del doppio suffragio (universale per il Tribunale politico, censitario per il Parlamento) non crea un parallelismo di poteri. Come le ragioni dell'utilità devono sempre cedere il passo a quelle della giustizia, così il Parlamento rosminiano, eletto dai soli proprietari, sarà ultimamente subordinato al Tribunale politico, eletto a suffragio universale da tutti i cittadini e gerarchicamente sovraordinato alle altre istituzioni.
(M. DOSSI, Il santo proibito. Il Margine, Trento 2007, pp. 115-117)
 

- Della naturale costituzione della società civile, a cura di Francesco Paoli, Grigoletti, Rovereto 1887
- Progetti di costituzione. Saggi editi ed inediti sullo Stato, a cura di Carlo Gray, Bocca, Milano 1952